Sez. 1, Sentenza n. 13413 del 09/03/2005 Cc. (dep. 12/04/2005) Rv. 231264 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Misure patrimoniali - Confisca - Bene sottoposto a confisca - Regime giuridico - Alienazione - Limiti.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di misure di prevenzione e disposizioni antimafia, la confisca prevista dall'art. 3 ter della legge n. 575 del 1965 attribusce ai beni sottoposti al provvedimento ablatorio un regime giuridico rigidamente pubblicistico assimilabile a quello dei beni demaniali o compresi nel patrimonio indisponibile. Ne consegue che gli immobili confiscati a norma della legislazione antimafia sono inalienabili, con l'unica eccezione della vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)