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Sez. U, Sentenza n. 9 del 28/04/1999 Cc. (dep. 08/06/1999) Rv. 213511 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Confisca di cose costituite in pegno a favore di terzi - Estinzione del diritto di garanzia - Esclusione - Limiti - Doveri dell'ufficio giudiziario anche ai fini della tutela del diritto di prelazione del creditore - Indicazione.
Stato
decisa il 1999-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213511-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

L'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole. In siffatta ipotesi la custodia, l'amministrazione e la vendita delle cose pignorate devono essere compiute dall'ufficio giudiziario e il giudice dell'esecuzione deve assicurare che il creditore pignoratizio possa esercitare il diritto di prelazione sulle somme ricavate dalla vendita. (Nell'affermare detto principio la Corte giudicando in fattispecie di usura ha altresì precisato che la tutela del diritto di pegno e la sua resistenza agli effetti della confisca non comporta l'estinzione delle obbligazioni facenti capo al condannato, che in tal modo trarrebbe comunque un vantaggio dall'attività criminosa, bensì determina la sola sostituzione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio in virtù delle disposizioni sulla surrogazione legale di cui all'art. 1203 cod. civ., dato che al creditore garantito subentra lo Stato, il quale può esercitare la pretesa contro il debitore-reo per conseguire le somme che non ha potuto acquistare perché destinate al creditore munito di prelazione pignoratizia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 86, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 86, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 13, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)