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Sez. 1, Sentenza n. 798 del 19/01/2001 (Rv. 543375 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AI TERZI | Opponibilità al curatore fallimentare - Condizioni e limiti - Notifica al debitore ceduto ovvero sua accettazione risultanti da atto scritto avente data certa - Necessità.
Stato
decisa il 2001-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543375-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AI TERZI

È inopponibile al curatore fallimentare la cessione di un credito in mancanza di una notifica al debitore ceduto o di una sua accettazione risultanti da atto scritto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1265, Cod. Civ. art. 2914 n. 2, Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)