Sez. 1, Sentenza n. 798 del 19/01/2001 (Rv. 543375 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AI TERZI | Opponibilità al curatore fallimentare - Condizioni e limiti - Notifica al debitore ceduto ovvero sua accettazione risultanti da atto scritto avente data certa - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AI TERZI
È inopponibile al curatore fallimentare la cessione di un credito in mancanza di una notifica al debitore ceduto o di una sua accettazione risultanti da atto scritto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1265, Cod. Civ. art. 2914 n. 2, Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)