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Sez. 1, Sentenza n. 4774 del 12/05/1998 (Rv. 515347 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AI TERZI | Notificazione - Forme - A mezzo ufficiale giudiziario - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515347-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AI TERZI

La opponibilità a terzi della cessione del credito non presuppone che la relativa notifica al debitore ceduto venga necessariamente eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice "species" (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio "genus" costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario. Ne consegue che, tanto ai fini di cui all'art. 1264, quanto a quelli di cui ai successivi artt. 1265 e 2914, n. 2 del codice civile, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265, Cod. Civ. art. 2914 n. 2, Legge 21/02/1991 num. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)