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Sez. U - , Sentenza n. 14429 del 09/06/2017 (Rv. 644564 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Dipendenti pubblici - Ritardato pagamento di emolumenti - Interessi legali e rivalutazione monetaria - Calcolo sulla somma dovuta al netto delle ritenute fiscali e contributive - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644564-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell’autorità amministrativa, costituendo l’individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., DM Tesoro 01/09/1998 art. 3 com. 2, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)