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Sez. L, Sentenza n. 12265 del 20/08/2003 (Rv. 566091 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti pecuniari di natura previdenziale - Interessi e rivalutazione - Calcolo - Sulla somma dovuta al lordo delle ritenute fiscali e contributive - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566091-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

La rivalutazione monetaria e gli interessi spettanti sui crediti pecuniari di natura previdenziale (nella specie, indennità premio di servizio) come avviene, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., in relazione ai crediti di lavoro, vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive, le quali costituiscono un debito del lavoratore che nasce soltanto in conseguenza, e quindi dopo, dell'insorgenza del credito, e che sono quindi determinate successivamente, almeno sotto l'aspetto logico, all'individuazione della loro base di calcolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)