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Sez. 1, Sentenza n. 7041 del 22/06/1995 (Rv. 493002 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni all'art. 4 del codice della strada - Sanzione ridotta di lire 5000 - Limiti di applicabilità.
Stato
decisa il 1995-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493002-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In forza dell'art. 20 della legge n. 122 del 1989 - che è norma retroattiva, in quanto ha natura di interpretazione autentica del richiamo operato dall'art. 16 della legge n. 24 novembre 1981 n. 689 all'art. 11, quarto comma, della legge 14 febbraio 1974 n. 62, e non rientra quindi nella previsione dell'art. 29, comma secondo, della medesima legge n. 122 del 1989 (secondo cui le norme contenute nel titolo IV della legge entrano in vigore dal 1 giugno 1989) - la disposizione del citato art. 11, che consente, per le violazioni all'art. 4 del codice della strada, il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, mediante il versamento della somma di lire cinquemila, è applicabile solo alle violazioni commesse anteriormente alla data (15 dicembre 1981) in cui ha avuto effetto l'aumento delle sanzioni edittali operato dagli artt. 113 e 114 della legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 4 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 4 CORTE COST., Legge 14/02/1974 num. 62 art. 11, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 113, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 114, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)