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Sez. 1, Sentenza n. 2886 del 18/03/1991 (Rv. 471310 - 01)

Sanzioni amministrative - In genere | Violazioni dell'art. 4 e dell'art. 115 del codice della strada - Pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria - Disposizioni relative - Abrogazione.
Stato
decisa il 1991-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471310-01

Sanzioni amministrative - In genere

In forza dell'art. 20 della legge n. 122 del 1989 - che ha contenuto di interpretazione autentica del richiamo operato dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981 all'art. 11, quarto comma della legge n. 62 del 1974 ed è, come "ius superveniens", applicabile nel giudizio di cassazione - tale ultima disposizione (che consente, per le violazioni all'art. 4 ed all'art. 115 del codice della strada, il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, mediante versamento della somma di lire cinquemila) è da ritenere abrogata, per incompatibilità con gli artt. 113 e 114 della citata legge n. 689 del 1981, che hanno disposto l'aggravamento delle sanzioni amministrative irrogabili per dette violazioni, con effetto dal 15 dicembre 1981, data della loro entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge 14/02/1974 num. 62 art. 11, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 113, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 114, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)