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Sez. 2, Sentenza n. 2 del 03/01/1969 (Rv. 337769 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - VALUTAZIONE DELLA IDONEITA DELLA FORMULA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337769-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - VALUTAZIONE DELLA IDONEITA DELLA FORMULA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il giudizio sull'ammissibilita del giuramento decisorio, quanto all'idoneita della formula, e riservato al giudice di merito, al pari della valutazione della pertinenza e della Rilevanza di qualsiasi altro mezzo di prova, mentre il Sindacato di legittimita e limitato all'accertamento della sussistenza di vizi logici o giuridici nello apprezzamento espresso dal giudice di merito. (Conf 1145-66, massima n 322297 V 302-67, massima n 326128 2735-66, massima n 325210 2579-66, massima n 324966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)