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Sez. 1, Sentenza n. 1145 del 06/05/1966 (Rv. 322297 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - IDONEITA DELLA FORMULA - RILEVANZA DEI MEZZI DI PROVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322297-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - IDONEITA DELLA FORMULA - RILEVANZA DEI MEZZI DI PROVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio sull'ammissibilita del giuramento decisorio, quanto alla idoneita della formula, e riservato al giudice del merito, al pari della valutazione della pertinenza e della Rilevanza di qualsiasi altro mezzo di prova, mentre il Sindacato di legittimita e limitato all'accertamento della sussistenza di vizi logici o giuridici nell'apprezzamento espresso dal giudice di merito. (Conf 2778/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)