Sez. 5, Sentenza n. 24588 del 03/12/2010 (Rv. 615659 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Costituzione di società - Conferimento di azienda individuale - Irregolarità od infrazioni alla normativa fiscale precedentemente commesse nell'esercizio dell'impresa individuale - Addebitabilità alla neo costituita società - Esclusione - Fattispecie in tema di dichiarazione IVA.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In caso di costituzione di società (nella specie in accomandita semplice), con conferimento di azienda destinata all'esercizio di impresa individuale, si verifica un fenomeno traslativo e non successorio, cui non si applica la disciplina dell'art. 2498 cod. civ. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro), con la conseguenza che eventuali irregolarità od infrazioni alla normativa fiscale, commesse nell'esercizio dell'impresa individuale, ricadono sul titolare della stessa e di essa non può essere chiamata a rispondere la società conferitaria, trattandosi di soggetto del tutto diverso. (Nella specie la S.C. ha escluso che le omissioni dell'impresa individuale nella dichiarazione IVA potessero addebitarsi alla neo costituita società in accomandita semplice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559, Cod. Civ. art. 2560, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)