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Sez. 1, Sentenza n. 5141 del 11/04/2002 (Rv. 553645 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Conferimento di azienda in società - Disciplina ex art. 2948 cod. civ., relativa a trasformazione di società - Applicabilità - Esclusione - Effetti - Liberazione dell'alienante dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Legittimazione dello stesso a contestarne l'esistenza - Sussistenza - Concorrenza della legittimazione dell'acquirente - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553645-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

In caso di conferimento di un'azienda individuale ad una società si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 Cod. Civ. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con conseguente passaggio ipso iure dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi), in virtù del quale, se l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento - salvo che non risulti il consenso dei creditori - , permane la sua legittimazione a contestarne l'esistenza, con la quale concorre quella dell'acquirente solo ove si tratti di debiti aziendali che risultino dal libri contabili obbligatori. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato, sia pure correggendone la motivazione nel senso di escludere la legittimazione attiva della ricorrente, la decisione pretorile che aveva rigettato nel merito la opposizione ad ordinanza ingiunzione prefettizia emessa nei confronti di una ditta individuale, poi conferita alla opponente società a responsabilità limitata, la quale aveva dedotto la ritenuta successione "in universum ius" alla ditta in essa conferita, dolendosi della mancata notificazione nei propri confronti della ordinanza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)