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Sez. 3 - , Sentenza n. 929 del 17/01/2017 (Rv. 642700 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Obbligazione risarcitoria – Infrazionabilità della domanda – Proposizione di distinte domande risarcitorie anteriormente all’arresto delle Sezioni Unite che ha affermato detto principio – Possibilità di ravvisare un caso di “prospective overruling” – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2017-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642700-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

La proposizione di separate azioni risarcitorie per danni diversi nascenti dallo stesso fatto illecito, avvenuta anteriormente all’arresto delle Sezioni Unite che ha affermato il principio dell’infrazionabilità della domanda giudiziale per crediti derivanti da un unico rapporto, si sottrae all’applicazione del “prospective overruling”, secondo cui restano salvi gli effetti degli atti processuali compiuti dalla parte che abbia fatto incolpevole affidamento sulla stabilità di una previgente interpretazione giurisprudenziale, atteso che quella decisione non ha comportato il mutamento dell’interpretazione di una regola del processo che preveda una preclusione o una decadenza, ma ha sancito l’improponibilità delle domande successive alla prima in ragione del difetto di una situazione giuridica sostanziale tutelabile, per contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che non consente di accordare protezione ad una pretesa caratterizzata dall’uso strumentale del diritto di azione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)