Sez. 3, Sentenza n. 28286 del 22/12/2011 (Rv. 620985 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Frazionamento del risarcimento dei danni - Conseguenze - Improponibilità della domanda - Mutamento di giurisprudenza - Tutela dell'affidamento dell'attore in ordine al precedente orientamento - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Principio del giusto processo - Condizioni - Limiti - Meritorietà della tutela - Necessità - Uso strumentale del processo - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
In ipotesi di improponibilità della domanda, conseguente al frazionamento in separati giudizi del risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale, non è ravvisabile un'esigenza di tutela dell'affidamento riposto dall'attore in relazione ad intervenuto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia, atteso che il principio del giusto processo, espresso dall'art. 111, primo comma, Cost., non consente più di utilizzare, per l'accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del servizio della giustizia, e impedisce, perciò, di accordare protezione ad una pretesa priva di meritorietà e caratterizzata per l'uso strumentale del processo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)