Sez. 2, Sentenza n. 26432 del 30/09/2025 (Rv. 676714-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE IPAB | Ispirazione religiosa ritraibile dallo statuto - Natura privata ex art. 1 del d.P.C.M. 16 febbraio 1990 - Sussistenza - Controllo pubblico e nomina di alcuni membri del CdA da parte del Consiglio Comunale - Irrilevanza - Conseguenze - Atti che perseguono le finalità statutarie nei rapporti con i privati - Necessità della forma scritta - Esclusione. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA - In genere.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE IPAB
Nell'ipotesi di ispirazione religiosa dell'IPAB - desumibile dallo statuto e sussistente se concorrono un'attività istituzionale con finalità religiosa e il collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa - l'ente ha natura privata, anche se è previsto il controllo pubblico e alcuni membri del CdA siano nominati dal Consiglio Comunale, sicché gli atti che perseguono le finalità statutarie nei rapporti con i privati non sono soggetti a forma scritta ad substantiam. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la necessità della forma scritta ad substantiam per il valido conferimento di un incarico professionale da parte di un ente il cui statuto affidava alle Suore Figlie della Carità attività di istruzione ed educazione dei bambini, e prevedeva la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione da parte del vescovo).
DPCM 16/02/1990 art. 1, Decreto Legisl. 04/05/2001 num. 207 art. 16, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)