Sez. U, Sentenza n. 30176 del 30/12/2011 (Rv. 620544 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE | Natura di ente pubblico o privato - Criteri - Natura pubblica della Fondazione Banco di Napoli per l'infanzia - Sussistenza - Amministratori - Responsabilità amministrativa - Giurisdizione della Corte dei conti - Configurabilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE
Al fine di stabilire la natura giuridica, se pubblica o privata, degli enti di assistenza pubblica deve farsi ricorso ai criteri indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990, che, reputato legittimo dalla Corte costituzionale (sent. n. 466 del 1990), enuncia criteri ricognitivi di principi generali dell'ordinamento. Pertanto, la Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza dell'Infanzia ha natura di soggetto di diritto pubblico, attesa l'assenza del carattere associativo, la mancata costituzione da parte di privati, la nomina pubblica di sei degli otto componenti del c.d.a. e l'assenza di ispirazione religiosa; sussiste, di conseguenza, la giurisdizione della Corte dei conti per far valere la responsabilità amministrativa di un componente del consiglio di amministrazione dell'IPAB per i danni arrecati all'ente.
Riferimenti normativi: Legge 30/01/1939 num. 283 art. 1, DPCM 16/02/1990 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/05/2001 num. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)