diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1551 del 25/05/1973 (Rv. 364360 - 01)

DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - OBBLIGHI - CANONE - REVISIONE - ENFITEUSI RUSTICHE - ABROGAZIONE EX LEGGE N 607 DEL 1966 - ENFITEUSI URBANE - PREVISIONE EX LEGGE N 1138 DEL 1970 - LIMITI DELLA REVISIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364360-01

DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - OBBLIGHI - CANONE - REVISIONE - ENFITEUSI RUSTICHE - ABROGAZIONE EX LEGGE N 607 DEL 1966 - ENFITEUSI URBANE - PREVISIONE EX LEGGE N 1138 DEL 1970 - LIMITI DELLA REVISIONE.*

L'art 18 della legge 22 luglio 1966 n 607, ha abrogato l'istituto della revisione del canone limitatamente alle enfiteusi rustiche. In materia di enfiteusi urbane ha provveduto la legge 18 dicembre 1970, n 1138, la quale, ha mantenuto l'istituto della revisione sia pure in limiti ben piu ristretti di quelli precedentemente previsti dall'art 962 cod civ e dalla legge 1 luglio 1952, n 701, stabilendo, nell'art 6, che il canone iniziale, anche se rivalutato secondo la legge da ultimo citata, puo essere in ogni caso rivalutato in misura proporzionale al mutato potere di acquisto della lira, quale risulta dalle statistiche dell' istituto centrale di statistica, dal 1 gennaio 1963, o dalla data di Costituzione del rapporto, se successiva, al 31 dicembre 1968. (V 3059/71, mass n 354373).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 962, Legge 22/07/1966 num. 607 art. 18 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1138 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)