Sez. 3, Sentenza n. 4268 del 13/12/1974 (Rv. 372940 - 01)
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - OBBLIGHI - CANONE - REVISIONE - ABOLIZIONE ANCHE RISPETTO ALLE ENFITEUSI URBANE EX LEGGE N 1138 DEL 1970 - GIUDIZI DI REVISIONE IN CORSO - PROSECUZIONE - INAMMISSIBILITA - AI SOLI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - OBBLIGHI - CANONE - REVISIONE - ABOLIZIONE ANCHE RISPETTO ALLE ENFITEUSI URBANE EX LEGGE N 1138 DEL 1970 - GIUDIZI DI REVISIONE IN CORSO - PROSECUZIONE - INAMMISSIBILITA - AI SOLI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Sopravvenuta la legge 18 dicembre 1970 n 1138 che, con efficacia non soltanto immediata, ma anche retroattiva, ha importato l'abrogazione dell'istituto della revisione dei canoni rispetto alle enfiteusi urbane, i giudizi di revisione in corso, in qualunque grado di giudizio, divengono improseguibili come tali; ne, ancorche il concedente possa vantare, in base alle nuove norme (articoli 6 e 8), la pretesa alla rivalutazione del canone, il giudizio puo proseguire allo scopo di accertare il diritto a tale rivalutazione, essendo l'abolita revisione e la rivalutazione istituti essenzialmente diversi, e richiedendo la rivalutazione una specifica nuova domanda giudiziale della parte da esaminarsi secondo l'ordine normale dei gradi, e tenendo conto della circostanza che le controversie di rivalutazione appartengono in primo grado alla Competenza per materia del pretore. (V 80'74, mass n 367614; 1551'73, mass n 364360).*
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1970 num. 1138 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)