Sez. T, Ordinanza n. 18346 del 04/07/2025 (Rv. 676112-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE | Chiusura della partita IVA - Presupposto - Cessazione effettiva dell'attività - Necessità - Indici - Presentazione della dichiarazione di cancellazione ex art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE
In tema di IVA, la cessazione dell'attività si verifica solo quando essa è effettiva, emergendo da dati sostanziali e fattuali che rendono certo il mancato compimento di un fatto generatore del tributo, da identificarsi - in base al diritto unionale e al principio di neutralità fiscale - con l'espletamento dell'operazione, essendo irrilevante, a tal fine, l'elemento meramente formale della cancellazione della partita IVA a seguito di presentazione della relativa dichiarazione al competente ufficio ex art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 62, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 63, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)