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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18081 del 24/06/2021 (Rv. 661758 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE | Professionisti - Esecuzione della prestazione - Cessazione dell'attività - Corrispettivo riscosso successivamente - Applicabilità dell'IVA - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661758-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE

In tema d'IVA, il compenso del professionista è soggetto all'imposta, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata eseguita, ed alla sua formalizzazione, atteso che il fatto generatore del tributo va identificato, alla luce del diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con l'espletamento dell'operazione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della CTR che aveva ritenuto legittima la pretesa dell'amministrazione finanziaria al versamento dell'IVA, in relazione al pagamento di una prestazione effettuato dopo la cancellazione della partita IVA da parte del contribuente).

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 10, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 62, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 63, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)