Sez. 3, Sentenza n. 13488 del 20/06/2011 (Rv. 618337 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE | Prova della spedizione - Presunzione del ricevimento - Superamento - Prova contraria - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE
La produzione in giudizio di un telegramma, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., comunque superabile mediante prova contraria, non dando luogo detta produzione ad una presunzione "iuris et de iure" di avvenuto ricevimento dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)