Sez. 3, Sentenza n. 12954 del 04/06/2007 (Rv. 597708 - 01)
ATTO GIURIDICO - UNILATERALI | In genere.
ATTO GIURIDICO - UNILATERALI
La produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ.. Tale presunzione semplice è superabile attraverso elementi di prova contrari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)