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Sez. U, Sentenza n. 507 del 19/07/2000 (Rv. 538536 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI | Norme implicanti applicazioni di regole tecniche - Potere di accertamento del giudice amministrativo - Limiti - Valutazione della corrispondenza dell'atto impugnato all'interesse pubblico - Usurpazione del potere della P.A. - Configurabilità - Fattispecie relativa al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia.
Stato
decisa il 2000-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538536-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI

In presenza di norme implicanti l'applicazione di regole tecniche o facenti comunque rinvio a concetti indeterminati, è consentito al giudice amministrativo di legittimità sia l'accertamento autonomo dei fatti e la loro diretta sussunzione entro lo schema normativo, sia l'interpretazione di quei concetti, sempreché un tal sindacato sia strettamente funzionale alla verifica di legittimità dell'atto impugnato. Mentre l'usurpazione del potere della P.A. è addebitabile a quel giudice solo quando, esulando dai limiti del giudizio di legittimità, egli compia direttamente e con efficacia vincolante ed immediata accertamenti riservati all'amministrazione attiva, proceda cioè ad una diretta valutazione della corrispondenza dell'atto impugnato all'interesse pubblico in termini d'opportunità o di convenienza (fattispecie relativa al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)