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Sez. U, Sentenza n. 137 del 15/03/1999 (Rv. 524114 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Controllo attribuito alla Corte di cassazione circa il rispetto dei limiti della giurisdizione del C.d.S. - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524114-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Il controllo della Corte di Cassazione sulle pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato (art. 362, primo comma cod. proc. civ.; art. 111, terzo comma Cost.) è limitato all'accertamento dell'eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del massimo organo di giustizia amministrativa, cui non è consentito invadere arbitrariamente il campo dell'attività riservata alla P.A. attraverso l'esercizio di poteri di cognizione e di decisione non previsti dalla legge (compiendo, cioè, atti di valutazione della mera opportunità dell'atto impugnato; sostituendo propri criteri di valutazione a quelli discrezionali della P.A.; adottando decisioni finali cd. "autoesecutive", interamente sostitutive, cioè, delle determinazioni dell'amministrazione), con conseguente trapasso da una giurisdizione di legittimità a quella di merito. Non integra, pertanto, alcuna ipotesi di sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del Consiglio di Stato la pronuncia di condanna dell'amministrazione intesa a restaurare, in sede di giurisdizione esclusiva, un diritto violato, al di fuori da ogni valutazione di opportunità del comportamento della P.A. (nella specie, alcuni insegnanti, pur avendo ritualmente presentato istanza di collocamento a riposo entro il termine del 14 ottobre 1993 - previsto dalla legge 537/93 come ultimativo onde evitare l'applicazione di nuove disposizioni limitative del trattamento di pensione - avevano visto accogliere le loro domande in data successiva, e, postulando il loro diritto ad un decreto di accettazione anteriore, avevano invocato, in sede giurisdizionale, l'annullamento del provvedimento di accoglimento tardivo. Dichiarata dal giudice di prima istanza la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, per aver il Ministero della P.I. emanato una circolare secondo cui le domande di collocamento a riposo dovevano intendersi accettate "al momento della ricezione da parte della P.A." - e, cioè, in tempo utile per non perdere il miglior trattamento di quiescenza -, il Consiglio di Stato, su ricorso degli interessati - che lamentavano, comunque, l'assenza di un esplicito provvedimento amministrativo loro favorevole, e la dubbia possibilità di un giudizio d'ottemperanza riferito ad una pronuncia d'improcedibilità - accoglieva l'impugnazione e, premesso che, nella specie, gli atti di dimissioni andavano accettati, con esplicito provvedimento amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, annullava l'atto di accettazione delle dimissioni stesse, mandando all'amministrazione di indicare, per la loro efficacia, una data da collocare entro lo spirare del termine legale. La S.C., nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha, ancora, affermato che il travalicamento dai limiti esterni della giurisdizione del C.d.S. è del tutto escluso qualora tale organo censuri l'atto impugnato sulla base di un'interpretazione di norme disponenti termini di decadenza in senso difforme da quello inteso dall'amministrazione).

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)