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Sez. 2, Sentenza n. 154 del 25/01/1967 Ud. (dep. 01/04/1967) Rv. 103928 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ESIGENZA DI RIPARAZIONE INTEGRALE E VOLONTARIA - RESTITUZIONE AD OPERA DELLA POLIZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO RESIDUO DA PARTE DEL REO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1967-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103928-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ESIGENZA DI RIPARAZIONE INTEGRALE E VOLONTARIA - RESTITUZIONE AD OPERA DELLA POLIZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO RESIDUO DA PARTE DEL REO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*

Ai fini dell'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen e necessario che la riparazione del danno, tanto nella Forma specifica della restituzione che in quella del risarcimento, sia integrale e volontaria. Detta attenuante, pertanto, non puo trovare applicazione nel caso in cui la refurtiva sia stata restituita per effetto esclusivo dell'intervento della polizia, senza la partecipazione del colpevole, a nulla rilevando che questi abbia in seguito risarcito gli eventuali danni residui, poiche in tal caso esulerebbero i caratteri della integralita e della volontarieta della riparazione. (Conf 102452, 102619, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)