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Sez. 2, Ordinanza n. 1989 del 11/05/1966 Cc. (dep. 31/08/1966) Rv. 102452 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RECUPERO DI PARTE DELLA REFURTIVA AD OPERA DELLA POLIZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PARTE RESIDUA DA PARTE DELL'IMPUTATO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1966-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102452-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RECUPERO DI PARTE DELLA REFURTIVA AD OPERA DELLA POLIZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PARTE RESIDUA DA PARTE DELL'IMPUTATO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*

L'attenuante prevista dall'art 62 n 6 cod pen deve ritenersi inapplicabile quando, essendo stata una parte della refurtiva recuperata dalla persona offesa per l'intervento della polizia e indipendentemente dalla volonta del colpevole, quest'ultimo abbia risarcito il danno corrispondente al valore della parte residua, materialmente non recuperata.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)