Sez. 2, Ordinanza n. 1989 del 11/05/1966 Cc. (dep. 31/08/1966) Rv. 102452 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RECUPERO DI PARTE DELLA REFURTIVA AD OPERA DELLA POLIZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PARTE RESIDUA DA PARTE DELL'IMPUTATO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RECUPERO DI PARTE DELLA REFURTIVA AD OPERA DELLA POLIZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PARTE RESIDUA DA PARTE DELL'IMPUTATO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
L'attenuante prevista dall'art 62 n 6 cod pen deve ritenersi inapplicabile quando, essendo stata una parte della refurtiva recuperata dalla persona offesa per l'intervento della polizia e indipendentemente dalla volonta del colpevole, quest'ultimo abbia risarcito il danno corrispondente al valore della parte residua, materialmente non recuperata.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)