Sez. 1 - , Sentenza n. 276 del 10/01/2017 (Rv. 643024 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI | Inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità - Riapprovazione del progetto dell’opera - Dichiarazione di pubblica utilità implicita - Esclusione - Rinnovazione della dichiarazione - Necessità - Omissione - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI
Nel caso d’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per decorso dei termini per l’esecuzione dei lavori ed il compimento della procedura espropriativa, la mera riapprovazione del progetto dell’opera non vale ad integrare una valida ed implicita dichiarazione di pubblica utilità, né vale come sanatoria della precedente dichiarazione, essendone necessaria l’emissione di una nuova, con l’avvio di un nuovo procedimento a tale scopo finalizzato e con la nuova fissazione dei termini, sicché, in mancanza, ne consegue la cessazione della legittima occupazione dell’area destinata all’espropriazione.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)