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Sez. 1, Sentenza n. 17491 del 26/06/2008 (Rv. 604131 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Mancata adozione del decreto di esproprio dopo la dichiarazione di pubblica utilità - Potere dell'espropriante di portare a compimento il procedimento ablativo - Esaurimento - Rinnovazione del procedimento ablalitvo - Possibilità, purchè sia integrale - Mera riapprovazione del progetto con successiva emanazione del decreto di esproprio - Nullità degli atti - Loro disapplicazione nel giudizio per il risarcimento del danno da occupazione espropriativa - Possibilità.
Stato
decisa il 2008-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604131-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segua la tempestiva adozione del decreto di esproprio, si esaurisce il potere dell'espropriante di portare a compimento il procedimento ablativo, e l'eventuale rinnovazione richiede il compimento di tutte le formalità necessarie per una nuova dichiarazione di p.u., nonché la considerazione della situazione attuale (anche dei luoghi), così come evoluta nelle more (nella specie per avvenuta realizzazione dell'opera pubblica). Al contrario, la mera riapprovazione del progetto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, il decreto di esproprio successivamente riemesso e i relativi atti integrativi, come la determinazione e l'offerta dell'indennità di espropriazione, costituiscono provvedimenti che, in quanto rivolti esclusivamente ad eludere il carattere perentorio dei termini finali per il compimento dell'espropriazione ed a raccordarsi "ex tunc" alla fase pregressa, sono nulli in quanto privi sia dell'oggetto sia del collegamento funzionale con la vicenda espropriativa; pertanto, essendo la P.A. carente del potere di incidere sulla proprietà privata (ormai esauritosi), possono essere disapplicati dal giudice investito della domanda risarcitoria da occupazione espropriativa, in forza dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (All. E) abolitiva del contenzioso amministrativo.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 13, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 septies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)