Sez. 2, Sentenza n. 1406 del 12/09/1970 (Rv. 347194 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - COSTITUITA PERSONALMENTE O COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - DIFFERENZE DI DISCIPLINA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - COSTITUITA PERSONALMENTE O COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - DIFFERENZE DI DISCIPLINA.*
A norma dell'art 300 cod proc civ l'interruzione del processo per morte della parte costituitasi in giudizio a mezzo di procuratore, non si verifica automaticamente come quando la parte si e costituita personalmente, ma consegue soltanto alla dichiarazione o alla notificazione dell'evento alle altre parti, compiuta dal procuratore. La diversita di disciplina tra le due ipotesi implica che, nella seconda, non si attribuisce all'evento, in se e per se considerato, efficacia interruttiva cosicche, ove il procuratore abbia continuato a svolgere il suo mandato, la interruzione del processo non puo verificarsi anche se il giudice e la controparte siano venuti a conoscenza aliunde del decesso, e il giudizio si svolge validamente nei confronti del defunto, processualmente considerato ancora in vita. (V 3890'68 mass n 337375).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)