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Sez. 3, Sentenza n. 3890 del 05/12/1968 (Rv. 337375 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - INTERRUZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE - NECESSITA - FACOLTA DISCREZIONALE DEL PROCURATORE - MANCATA DICHIARAZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1968-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337375-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - INTERRUZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE - NECESSITA - FACOLTA DISCREZIONALE DEL PROCURATORE - MANCATA DICHIARAZIONE - EFFETTI.*

L'interruzione del processo, per morte o perdita di capacita della parte costituita a mezzo di procuratore, si verifica nel momento in cui la morte o la perdita della capacita viene dichiarata dal procuratore. Il procuratore non e tenuto a fare tale dichiarazione, ne e vincolato ad alcun termine per farla, poiche la legge gli attribuisce il potere, come dominus della lite, di valutare l'opportunita di portare o meno alla legale conoscenza del giudice e della controparte la notizia dell'evento idoneo a produrre l'interruzione del processo sicche, fino a quando l'evento interruttivo non sia dichiarato o notificato, il rapporto processuale resta immutato, consentendo eccezionalmente la legge che il procuratore possa continuare a svolgere il suo mandato anche se la parte che glielo aveva conferito sia nel frattempo deceduta o divenuta incapace.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)