Sez. 3, Sentenza n. 2646 del 20/06/1975 Ud. (dep. 27/02/1976) Rv. 133369 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - POSSIBILITA LIMITATA AL RECIDIVO SEMPLICE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - POSSIBILITA LIMITATA AL RECIDIVO SEMPLICE.*
L'ultimo comma dell'art 164 cod pen, dispone che la sospensione condizionale della pena non puo essere concessa piu di una volta; tuttavia il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, puo disporre la sospensione condizionale sempreche la pena irroganda cumulata con l'altra irrogata con la pregressa condanna anche per delitto, non superi i limiti stabilita dall'art 163 (anni 2 di pena detentiva - oppure pena pecuniaria idonea a privare, sola o congiunta a quella detentiva, della liberta per non oltre due anni); con cio il legislatore ha inteso disporre, stante il significato logico e letterale delle locuzioni adoperate e soprattutto di quella 'precedente condannĂ usata al singolare, la concessione del beneficio in questione pure al recidivo, ma nell'unica ipotesi d'una sola nuova condanna, vale a dire in favore del recidivo semplice non del recidivo reiterato o plurimo. Del resto, rispetto a codesta ultima ipotesi di recidiva, non avrebbe potuto il legislatore, sotto il profilo logico, riconoscere al giudice la facolta di presumere l'astensione del reo dalla ricaduta nel reato, per essersi la stessa gia verificata piu volte.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)