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Sez. 2, Sentenza n. 1940 del 06/04/1981 (Rv. 412636 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PROVA DELL'AUTOGRAFIA - PROVE PRESUNTIVE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412636-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PROVA DELL'AUTOGRAFIA - PROVE PRESUNTIVE - AMMISSIBILITA.*

La disciplina del procedimento di verificazione della scrittura privata non configura la consulenza tecnica come prova esclusiva e primaria dell'autografia, ma, in omaggio al principio del libero apprezzamento delle prove, svincola il giudice da ogni gerarchia tra le varie possibili fonti dell'accertamento dell'autenticita. Pertanto, l'espletamento di consulenza grafica in detto procedimento (nella specie, diretto ad accertare l'autenticita di un testamento olografo) non osta a che il giudice del merito possa fare ricorso ad altre fonti di prova e, in particolare, a presunzioni semplici, desunte, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, da fatti acquisiti a mezzo di prova testimoniale. (V 1373/77, mass n 385087, sulla seconda parte; (V 2242/73, mass n 365505, sulla seconda parte; (Conf 694/80, mass n 404120, sulla prima parte; (Conf 1272/76, mass n 363856, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)