Sez. L, Sentenza n. 1700 del 13/03/1986 (Rv. 445043 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - SOGGETTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONI SINDACALI - PARTE OBBLIGATORIA E PARTE NORMATIVA - DISTINZIONE - APPLICABILITÀ DELLA PRIMA AD ASSOCIAZIONI SINDACALI DIVERSE DA QUELLE CONTRAENTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - SOGGETTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONI SINDACALI - PARTE OBBLIGATORIA E PARTE NORMATIVA - DISTINZIONE - APPLICABILITÀ DELLA PRIMA AD ASSOCIAZIONI SINDACALI DIVERSE DA QUELLE CONTRAENTI.*
La parte cosiddetta obbligatoria del contratto collettivo - che si differenzia dalla parte cosiddetta normativa perché mentre la prima regola esclusivamente i rapporti tra le associazioni stipulanti facendo sorgere direttamente tra le parti contraenti diritti ed obblighi, invece la seconda è destinata a disciplinare i rapporti di lavoro scaturenti dai singoli contratti stipulati tra datori di lavoro e lavoratori - non è dotata di alcuna forza espansiva tale da renderla applicabile ad associazioni sindacali diverse da quelle contraenti. (V 4381/84, mass n 436287).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)