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Sez. L, Sentenza n. 2884 del 24/02/2012 (Rv. 621259 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Associazione in partecipazione - Attività resa senza effettiva partecipazione ed adeguata retribuzione - Elusione della normativa a tutela del lavoratore - Disciplina legale ex art. 86 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Applicazione delle più favorevoli disposizioni previste per il lavoratore dipendente - Conseguenze - Accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro - Esclusione - Fondamento - Giudizio per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di subordinazione - Successiva istanza di accertamento dei presupposti ex art. 86 - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2012-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621259-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

L'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel prevedere che "in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione ed adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività", non ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di conversione legale del contratto di associazione in partecipazione in contratto a lavoro subordinato, ma ha soltanto previsto - in funzione integrativa della disciplina dell'associazione in partecipazione - che, ove il primo di tali contratti sia stato stipulato con finalità elusive delle norme di legge e di contrattazione collettiva a tutela del lavoratore, all'associato si applichino le più favorevoli disposizioni previste per il lavoratore dipendente. Ne consegue che la verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 86 del d.lgs. n. 276 del 2003 non comporta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il cui riscontro resta demandato al giudice di merito e presuppone un più complesso tema di indagine e di prova, mentre, ove il lavoratore abbia denunciato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dissimulato da una associazione in partecipazione, la successiva domanda diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, è nuova e, come tale, inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 86 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)