Sez. L, Sentenza n. 2371 del 09/02/2015 (Rv. 634280 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Associazione in partecipazione - Attività resa senza effettiva partecipazione e adeguata retribuzione - Applicazione art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
L'art. 86, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, non ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di conversione legale del contratto di associazione in partecipazione in contratto a lavoro subordinato, ma ha soltanto previsto - in funzione integrativa della disciplina dell'associazione in partecipazione - che, ove detto contratto sia stato stipulato con finalità elusive delle norme di legge e di contrattazione collettiva a tutela del lavoratore, all'associato si applichino le più favorevoli disposizioni previste per il lavoratore dipendente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, affermando che la deduzione dell'essere intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, dissimulato da un'associazione in partecipazione, rendeva inammissibile la deduzione, effettuata solo in sede di legittimità, diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, "ratione temporis" applicabile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 86 com. 2 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)