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Sez. 2, Sentenza n. 2322 del 06/06/1977 (Rv. 386028 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO, DA PARTE DEL VENDITORE, DEL DIRITTO DEL COMPRATORE ALLA GARANZIA - ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE ANNUALE.*
Stato
decisa il 1977-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386028-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO, DA PARTE DEL VENDITORE, DEL DIRITTO DEL COMPRATORE ALLA GARANZIA - ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE ANNUALE.*

L'art 1495 terzo comma cod civ, ove dispone che l'Azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive 'in ogni casò in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt 2943 e segg cod civ. pertanto, detta prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell'art 2944 cod civ, per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia. (V 3344/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)