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Sez. 1, Sentenza n. 22023 del 18/04/2006 Ud. (dep. 23/06/2006) Rv. 235273 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Questioni di rito relative ai precedenti gradi - Rilevazione - Preclusione - Eccezione - Questioni dedotte nei motivi di gravame - Mancato esame da parte del giudice di appello - Assorbimento ad opera della pronuncia assolutoria - Conseguente mancato esame da parte della Corte di cassazione.
Stato
decisa il 2006-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235273-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Il divieto di proposizione nel giudizio di rinvio delle nullità, anche assolute, e delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi non opera in riferimento alle questioni di rito che siano state dedotte nei motivi di appello e che non siano state esaminate, avendole il giudice di appello ritenute assorbite dall'assoluzione pronunciata per l'inutilizzabilità di dichiarazioni testimoniali, perché il giudizio circa l'assorbimento ne ha impedito l'esame da parte della Corte di cassazione, anche in via implicita.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)