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Sez. 1, Sentenza n. 12320 del 12/07/2016 Ud. (dep. 14/03/2017) Rv. 270054 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Annullamento di sentenza di assoluzione - Nullità e inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi compreso quello di legittimità - Deducibilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270054-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

La sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione preclude nel nuovo giudizio di rilevare le nullità, anche assolute, e le inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi, compreso quello di legittimità. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che l'annullamento con rinvio, su ricorso della parte civile, di una sentenza di assoluzione non consentisse al giudice di merito di esaminare la questione afferente la legittimità della costituzione della parte civile nel processo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)