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Sez. U, Sentenza n. 6597 del 12/06/1995 (Rv. 492794 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Processo di merito - Estinzione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492794-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

L'estinzione del processo di merito (nella specie, per rigetto dell'istanza di fallimento) comporta il venir meno del presupposto del regolamento di giurisdizione, che è strutturato come fase incidentale del processo per l'individuazione del giudice investito della competenza giurisdizionale e di conseguenza determina la improcedibilità dell'istanza di regolamento di giurisdizione proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)