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Sez. U, Sentenza n. 2427 del 27/04/1979 (Rv. 398738 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MERITO - CONSEGUENZA - IMPROCEDIBILITA DELL'ISTANZA DI REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1979-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398738-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MERITO - CONSEGUENZA - IMPROCEDIBILITA DELL'ISTANZA DI REGOLAMENTO.*

L'Estinzione del processo di merito (nella specie, per rinuncia agli Atti del giudizio) comporta il venir meno del presupposto del regolamento di giurisdizione, che e strutturato come fase incidentale del processo per l'individuazione del giudice investito della Competenza giurisdizionale e di conseguenza determina la improcedibilita dell'istanza di regolamento di giurisdizione proposta. (V 4147/76, mass n 382819; (V 851/75, mass n 374232; (V 9/75, mass n 373105; (V 2714/74, mass n 371167; (V 1524/73, mass n 364291; (V 3632/72, mass n 361650; (V 345/70, mass n 345246).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)