Sez. 2, Sentenza n. 1169 del 18/04/1968 (Rv. 332663 - 01)
DEMANIO - DEMANIO STRADALE - STRADA - AGRARIA- FORMAZIONE - RAPPORTO DI COMUNIONE.*
DEMANIO - DEMANIO STRADALE - STRADA - AGRARIA- FORMAZIONE - RAPPORTO DI COMUNIONE.*
Accanto alle vie vicinali, originate ex collatione privatorum agrorum o dalla classificazione di una strada comunale, si pongono le vie agrarie private che sono del tutto estranee al Demanio e possono essere assoggettate a servitu di uso pubblico qualora siano adibite al transito di una collettivita per il soddisfacimento del bisogno di comunicazione esse sono formate di comune accordo tra i singoli proprietari mediante conferimento di tratti di terreno fronteggianti, oppure di zone successivamente svolgentesi per intero su ciascun fondo, al fine di sopperire ai bisogni di comunione, di coltura, ed, in genere, di disimpegno dei fondi finitimi appartenenti ai proprietari medesimi, e danno luogo ad un rapporto di comunione tra i proprietari interessati che, percio, reciprocamente se ne servono uti domini, per il soddisfacimento delle esigenze connesse alle loro rispettive unita immobiliari.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 19, Legge 12/02/1958 num. 126
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)