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Sez. 2, Sentenza n. 2227 del 30/03/1985 (Rv. 440110 - 01)

STRADE - AGRARIE - IN GENERE - PROPRIETARI DI FONDI CONTIGUI - ACCORDO PER CONFERIRE UNA PARTE DEI RISPETTIVI FONDI PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA AGRARIA - EFFETTI DELLO ACCORDO - COSTRUZIONE DELLA STRADA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440110-01

STRADE - AGRARIE - IN GENERE - PROPRIETARI DI FONDI CONTIGUI - ACCORDO PER CONFERIRE UNA PARTE DEI RISPETTIVI FONDI PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA AGRARIA - EFFETTI DELLO ACCORDO - COSTRUZIONE DELLA STRADA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Allorquando i proprietari di fondi contigui convengono con una specifica clausola contrattuale di conferire una parte dei rispettivi fondi per la costruzione di una strada agraria comune da destinare al servizio dei medesimi, la Costituzione di questa si verifica direttamente per effetto di tale clausola e, quindi, anche prima della costruzione della strada. Ne consegue, per effetto di quella convenzione, che l'insieme delle porzioni conferite viene a configurare un accessorio comune a tutti i fondi, vincolato alla suddetta destinazione, e che, quindi, la facoltà di transito sulle porzioni medesime deve essere riconosciuta a ciascuno dei conferenti, così come ai successivi acquirenti dei singoli fondi o di una parte di essi, non a titolo di servitù, ma alla stregua della loro qualità di comproprietari della strada. (V 4982/81, mass n 415764; (V 777/75, mass n 374142; (V 276/72, mass n 356113; (V 1169/68, mass n 332663; (V 2947/67, mass n 330632; (V 2199/62, mass n 253379; (V 2155/62, mass n 253335; (V 1615/62, mass n 252586; (V 444/57, mass n 880533).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 1100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)