Sez. 1, Sentenza n. 3882 del 26/10/1976 (Rv. 382560 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DI SCHEMA NEGOZIALE ELABORATO DA CONTRAPPOSTE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - OBBLIGO - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DI SCHEMA NEGOZIALE ELABORATO DA CONTRAPPOSTE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - OBBLIGO - INSUSSISTENZA.*
L'Obbligo della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose, fissato dall'art 1341 secondo comma cod civ nei contratti per adesione, non opera nel caso in cui i contraenti utilizzino uno schema negoziale (cosiddetto contratto tipo) in precedenza elaborato da contrapposte associazioni di categoria (nella specie, di produttori ed acquirenti di agrumi). Tale ipotesi, infatti, esula dalla previsione di cui agli artt 1341 e 1342 cod civ, in quanto la composizione del conflitto di interessi fra contrapposte categorie esclude che lo schema concordato esprima la prevalenza di un contraente piu forte. (V 2254/58; (V 2761/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)