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Sez. 1, Sentenza n. 713 del 26/01/1987 (Rv. 450416 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTI - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - CONTRATTO STIPULATO TRA L'ADERENTE AD UNA ASSOCIAZIONE ED UN SOGGETTO IN CONFORMITÀ AL CONTRATTO - TIPO CONCORDATO DA QUELLO STESSO SOGGETTO CON L'ASSOCIAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450416-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTI - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - CONTRATTO STIPULATO TRA L'ADERENTE AD UNA ASSOCIAZIONE ED UN SOGGETTO IN CONFORMITÀ AL CONTRATTO - TIPO CONCORDATO DA QUELLO STESSO SOGGETTO CON L'ASSOCIAZIONE - ESCLUSIONE.*

La specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose da parte dell'accettante, è prevista dall'art. 1341, secondo comma, cod. civ., per i negozi a relazione imperfetta, che implicano la predisposizione di clausole da parte di un contraente, approvate dall'altro con un mero atto di adesione e il perfezionamento della pattuizione mediante la sottoscrizione di moduli o formulari preordinati da un contraente per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti con la propria clientela. Non rientra in tale fattispecie il singolo contratto che l'aderente ad un'associazione stipula con un soggetto, in conformità ad una convenzione-tipo concordata con quello stesso soggetto dall'associazione di appartenenza (nella specie, dalla federazione della caccia con la soc. Assicuratrice norditalia). Il contratto-tipo, che, in linea generale, si caratterizza - dal punto di vista soggettivo - perché entrambi i contraenti (o almeno uno di essi) e un'associazione, e - da quello oggettivo o funzionale - perché predispone interamente il contenuto di futuri contratti, da stipularsi tra una parte e gli associati dell'altra o tra gli associati delle due parti, rappresenta, infatti, il risultato di trattative condotte a parità di condizioni tra i due contraenti originari, tal che né fra questi né tra le parti delle singole convenzioni che assumono come proprio il contenuto fissato nel contratto-tipo, può distinguersi un soggetto forte ed un soggetto debole. Le clausole limitative di responsabilità contenute in tali forme di contratto non devono, pertanto, essere specificamente approvate per iscritto a pena di nullità dal singolo contraente. (V 1842/78, mass n 391230; (V 3882/76, mass n 382560; (V 1412/70, mass n 347201).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)