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Sez. 1, Sentenza n. 4640 del 26/02/2009 (Rv. 607038 - 01)

URBANISTICA - IN GENERE | Abusi edilizi - Costruzione realizzata in base a concessione edilizia successivamente annullata - Condonabilità - Sussistenza - Costruzione realizzata dopo la decadenza dell'originaria concessione - Condonabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607038-01

URBANISTICA - IN GENERE

In tema di abusi edilizi, l'ipotesi di costruzione eseguita in base ad una concessione edilizia successivamente annullata non è assimilabile a quella di costruzione realizzata dopo la decadenza dell'originaria concessione per mancato rispetto del previsto termine di inizio dei lavori, dal momento che l'art. 39, comma 1, della legge n. 724 del 1994, il quale consente nella prima ipotesi di condonare abusi edilizi per volumetrie eccedenti i limiti fissati dalla medesima disposizione, è norma eccezionale e quindi non suscettibile di applicazione analogica, in quanto volta a tutelare l'affidamento di chi ha costruito presupponendo l'esistenza di un titolo che a ciò lo legittimava.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 40, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)