Sez. 5, Sentenza n. 26767 del 29/11/2013 (Rv. 629404 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Riapertura dei termini di pagamento - Esclusione - Fondamento - Ritardo nell'adempimento per dedotte intimidazioni mafiose - Rilevanza - Esclusione - Art. 1256 cod. civ. - Inapplicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale (nella specie, relativo all'imposta di successione), i termini di pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata della controversia non sono suscettibili di essere riaperti, né l'obbligazione può essere estinta con altra modalità, attesa la natura eccezionale della disciplina del condono, che risponde all'esigenza di conseguire risorse per lo Stato entro i termini perentori connessi alla redazione del bilancio statale e non consente l'applicazione delle regole generali di diritto comune. Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui il contribuente deduca che il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria sia derivato dall'aver subito gravi intimidazioni mafiose, va esclusa la prorogabilità dei termini (ovvero l'estinzione dell'obbligazione) attesa l'inapplicabilità dell'art. 1256 cod. civ.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)