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Sez. 1, Sentenza n. 2995 del 28/03/1994 (Rv. 485953 - 01)

Assicurazione - Contratto di assicurazione - Obblighi dell'assicuratore - Colpa grave o dolo dell'assicurato | Configurabilità - Riferimento ad un particolare onere di diligenza in relazione all'attività dell'assicurato - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485953-01

Assicurazione - Contratto di assicurazione - Obblighi dell'assicuratore - Colpa grave o dolo dell'assicurato

La colpa grave prevista dall'art. 1990, primo comma, cod. civ., che esclude - salvo patto contrario - la responsabilità dell' assicuratore, non deve essere commisurata (come, invece, nella previsione di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ.) ad un particolare onere di diligenza, in relazione alla natura dell' attività svolta dall'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)