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Sez. 3, Sentenza n. 7242 del 07/04/2005 (Rv. 581450 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - COLPA GRAVE O DOLO DELL'ASSICURATO | Processo penale funzionale all'accertamento della causa del sinistro - Mancata instaurazione - Conseguenze in tema di prova sulla sussistenza della colpa e/o del dolo - Soggetto onerato - Assicuratore.
Stato
decisa il 2005-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581450-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - COLPA GRAVE O DOLO DELL'ASSICURATO

In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora non risulti celebrato un processo penale volto all'accertamento della causa del sinistro (nella specie, un incendio), essendosi il relativo procedimento chiuso con un decreto di archiviazione (provvedimento equivalente alla mancata instaurazione del processo, onde la conseguente mancanza di qualsivoglia accertamento, positivo o negativo, circa le cause, dolose o colpose, del sinistro), deve ritenersi inoperante l'inversione dell'onere della prova a carico dell'assicuratore, che sarà, per converso, gravato dall'ordinario onere probatorio alla stregua del quale egli, non rispondendo, a norma dell'art. 1900, primo comma cod. civ., per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave dall'assicurato, è tenuto a provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)