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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20818 del 06/09/2017 (Rv. 645456 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza di condanna al pagamento di somme quale effetto della collazione per imputazione - Imposta di registro - Applicabilità.
Stato
decisa il 2017-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645456-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Èsoggetta ad imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sentenza che, all'esito di un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria, dispone la condanna al pagamento di denaro quale effetto della collazione per imputazione di un bene immobile oggetto di donazione, in quanto l'imposta di registro è dovuta quale costo per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia a nulla rilevando che il trasferimento di somme per effetto della collazione per imputazione sia esente dall'imposta sulle successioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 747 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)