Sez. 5, Sentenza n. 4601 del 26/02/2009 (Rv. 606986 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Tassazione di una sentenza - Presupposti e criteri - Utilizzo di elementi estranei al contenuto del provvedimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema sentenza di condanna di società sottoposta a concordato preventivo.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema d'imposta di registro, quando l'atto da registrare sia una sentenza, per stabilire i criteri ed i presupposti della tassazione, occorre fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei e di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato; infatti, l'art.8, primo comma, lett.b), della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, di per sè stessi e non in quanto determinino il trasferimento di beni o l'attribuzione di diritti, con la conseguenza che, nel caso di tassazione di una sentenza di condanna emessa nei confronti di una società sottoposta a concordato preventivo, non si deve tener conto della limitazione, in sede esecutiva, della falcidia concordataria.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 ter CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)